Accordo Territoriale sul Tempo Determinato. CCNL Confcommercio.
Con l’Accordo territoriale rinnovato il 7 giugno us tra Confcommercio di Reggio Calabria – Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil provinciali, in conformità alle previsioni di legge e dell’art. 75 del CCNL Commercio, le imprese del settore Terziario di molti comuni della provincia di Reggio Calabria potranno assumere lavoratori a tempo determinato in deroga ai vincoli previsti dalla legge per ragioni riconducibili alla stagionalità.
Con questo accordo si è dato seguito alle esigenze delle attività economiche del settore individuando località a prevalente vocazione turistica della Provincia nelle quali, in determinati periodi dell’anno, si registrano andamenti assimilabili a quelli delle attività stagionali con effettivi picchi di lavoro. I contratti a tempo determinato stipulati nell’ambito del suddetto Accordo Territoriale beneficiano delle agevolazioni normative riconosciute dal Decreto Legislativo n. 81/2015 in materia di causali, stop and go, durata massima e numero complessivo di contratti a termine utilizzabili.
Le parti hanno inteso agevolare le Aziende del terziario nell’accesso a strumenti di flessibilità utili a gestire i cd “picchi” evitando che le imprese, in luogo di strumenti regolamentati, facciano ricorso a soluzioni contrarie alle previsioni di legge o, comunque, lesive della dignità e dei diritti dei lavoratori.
In particolare, i contratti a termine stipulati in esecuzione dell’Accordo Territoriale:
- possono essere rinnovati o prorogati con lo stesso lavoratore anche in assenze delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità;
- sono esenti dal limite della durata di 24 mesi complessivi previsto per i normali contratti a tempo determinato, senza obbligo di trasformazione in caso di superamento del limite;
- non sono computati nella soglia di utilizzo individuata dalla contrattazione collettiva e dalla legge, offrendo al datore di lavoro la possibilità di stipulare questi contratti senza particolari oneri di verifica;
- possono essere rinnovati senza dover rispettare il periodo di interruzione di 10 o 20 giorni individuato dalla legge a seconda del fatto che il contratto scaduto abbia avuto una durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi;
L’accesso e la modalità di fruizione dei benefici normativi dell’Accordo sono determinati dal posizionamento geografico dell’unità produttiva/operativa nella quale si intende procedere con l’assunzione, in particolare:
- nei comuni a prevalente vocazione turistica individuati dall’Accordo, i benefici normativi sono riservati a tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL TDS e senza alcun vincolo riguardante i periodi dell’anno nei quali è possibile fruire dei vantaggi normativi;
L’intesa è applicabile con riferimento ad Aziende che hanno sede o unità locale nei Comuni di:
Territorio | Settore | Periodo |
Reggio Calabria; Gioia Tauro; Palmi; Siderno; Taurianova; Rosarno; Villa San Giovanni; Locri; Melito di Porto Salvo; Polistena; Cittanova; Bagnara Calabra; Bovalino; Rizziconi; Gioiosa Ionica; Caulonia; Marina di Gioiosa Ionica; Roccella Ionica; Cinquefrondi; Montebello Ionico; Motta San Giovanni; Condofuri; Ardore; Scilla; Bianco; Bova Marina; Brancaleone; Monasterace; Africo; Palizzi; Santo Stefano in Aspromonte; Galatro; Antonimina | Tutti quelli rientranti nell’ambito di
applicazione del CCNL TDS |
dalla terza domenica di novembre al 28 febbraio;
dalla domenica delle Palme alla domenica successiva il lunedì dell’Angelo;
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Modalità di fruizione del beneficio e limiti
Il Datore di Lavoro aderente al sistema Confcommercio che intenda usufruire dei benefici dell’accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti dell’accordo sindacale territoriale e detenerne copia conforme rilasciata dall’Ente Bilaterale del Terziario provinciale (info@ebtds.it). L’accordo è pienamente efficace, ha valenza biennale e sarà oggetto di verifiche periodiche.
L’accordo può essere utilizzato da imprese:
- non rientranti nel campo di applicazione dell’elenco allegato al P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525
- che applicano integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio con Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e UILtucs
- in regola con il versamento dei contributi obbligatori per il finanziamento degli Enti Bilaterali
Per ogni informazione e/o chiarimento circa l’applicazione dell’accordo le aziende possono contattare l’Ente Bilaterale o le parti socie Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs di Reggio Calabria.