Messaggi INPS n. 4580 e  4624 del 2021- Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti d’integrazione salariale “COVID-19”

Modalità operative circa il differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti d’integrazione salariale “COVID-19”

Con i messaggi Messaggi n. 4580 e  4624 del 2021 l’Inps fornisce specifiche istruzioni circa le modalità operative introdotte in sede di conversione del Decreto cd. “Fiscale” relative al differimento al 31 dicembre 2021 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

Possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da “dicembre 2020” fino ad “agosto 2021” compreso.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Quindi, il differimento al 31 dicembre 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11-bis del decreto-legge n. 146/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati – UNIEMENS quadro pagamento diretto, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio.

In relazione alla disciplina relativa al conguaglio delle prestazioni erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risulta scaduto il termine decadenziale, l’Istituto individuerà le autorizzazioni scadute tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021 e, contestualmente, verrà differito in procedura al 31/12/2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.

Eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di gestione contributiva.

Si evidenziano le seguenti casistiche che si potranno presentare:

  • aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio

Le aziende potranno esporre il conguaglio con le consuete modalità in uso nei flussi di competenza di novembre e dicembre 2021;

  • aziende che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria

Se la denuncia del mese di competenza risulta elaborata, la procedura di gestione contributiva ha già addebitato l’importo dei conguagli esposti oltre il termine decadenziale, generando una nota di rettifica.

Nei casi in cui le note di rettifica generate non siano state ancora definite, le stesse saranno sottoposte a ricalcolo per il riconoscimento del conguaglio spettante.

Nei casi in cui le note di rettifica siano state definite e inviate al recupero Crediti, per il riconoscimento dei conguagli spettanti, le aziende interessate potranno procedere entro il 31 marzo 2022 all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.

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